Lo Statuto
Lo Statuto di Banca Etica, al di là della sua complessiva conformità alla forma prevista dalla Legge, presenta alcune peculiarità che segnano la nostra specificità e che sono sancite nei seguenti articoli:
Art. 5 – Finalità
Viene fatto esplicito riferimento alla Finanza Etica e ai suoi principi ispiratori.
Art. 10-bis – Organizzazione dei soci
Al fine di favorire la partecipazione alle scelte dell’impresa, così come previsto dall’articolo 5 del presente statuto, i soci sono così organizzati:
1. Il territorio in cui opera la Società è diviso in aree e queste sono suddivise in circoscrizioni. Ciascun socio è attribuito ad un’area e a una circoscrizione sulla base della propria residenza o della propria sede; in alternativa il socio potrà richiedere di essere inserito nell’area o nella circoscrizione riferita al proprio domicilio.
2. Il Consiglio di Amministrazione individua annualmente, in ragione dell’impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle aree.
3. La Società, nel rispetto della disciplina regolamentare approvata dall’assemblea dei soci, potrà riconoscere uno specifico ruolo, con esclusione in ogni caso di funzioni di gestione, indirizzo e/o rappresentanza verso i terzi, a forme di organizzazione dei soci non persone fisiche che contribuiscono allo sviluppo della banca e alla promozione della finanza etica.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi della collaborazione dei gruppi di soci organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.
Art. 26 – Intervento in assemblea
Hanno diritto ad intervenire in Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanzadi un Socio esclusivamente da parte di altro Socio che non sia componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, o dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall’art. 2372 c.c., munito/a di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun Socio presente in Assemblea non può rappresentare più di 10 Soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in Assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.
Art. 48 – Comitato Etico
Istituzione del Comitato Etico.
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