Applicazione della commissione onnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce
Nel 2011 il Testo Unico Bancario è stato rivisto introducendo (all’art. 117-bis) una parte dedicata alla “Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”. Sono stati disciplinati, in questo modo, la remunerazione degli affidamenti, dando la possibilità alla Banca di richiedere, per ciascun affidamento concesso, un tasso debitore calcolato sulle somme prelevate dal cliente, per il periodo in cui sono utilizzate, nonché “una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento”.
Inoltre è stato previsto che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento, ovvero oltre il limite del fido, la Banca possa applicare, oltre a un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento, una Commissione di Istruttoria Veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi.
Questa normativa ha blindato le banche nell’applicazione di queste sole due commissioni.
A seguito di questi interventi, la Banca è tenuta ad adottare un quadro di regole interne in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti che sono state raccolte nella policy di applicazione della commissione onnicomprensiva e commissione di istruttoria veloce.
La policy disciplina quando già applicato nella prassi e formalizza all’interno di un unico documento le procedure interne volte a determinare le modalità e i casi di applicazione della commissione onnicomprensiva e della commissione istruttoria veloce (CIV) nonchè delle modalità di determinazione del costo.
Per quanto riguarda il costo della CIV, i criteri sono disciplinati, sia per i consumatori che per i non consumatori, dal documento denominato: Addendum Determinazione costi per addebito Commissione Istruttoria Veloce.