Rapporti dormienti
Cosa vuol dire?
Il D.P.R. n. 116, art. 2 del 22/06/2007 prevede che l’assenza di ogni operazione o movimentazione da parte del titolare del rapporto protrattasi per un periodo di 10 anni costituisce presupposto affinché i rapporti bancari interessati siano definiti “dormienti” ai sensi di legge, con conseguente estinzione del rapporto e devoluzione delle somme all’apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per indennizzare irisparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittima di frodi finanziarie e che hanno subito un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Sono esclusi i casi in cui il valore del rapporto non superi i 100 (cento) Euro.
Quali rapporti bancari possono diventare “dormienti”?
Conti correnti, libretti di deposito al risparmio, depositi di strumenti finanziari in custodia e amministrazione.
Cosa può succedere?
Se il rapporto (il deposito titoli o il conto corrente ad esso collegato, acceso presso Banca Etica con la medesima intestazione) non viene movimentato da 10 anni, Banca Etica è tenuta ad informare il cliente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, della situazione del suo rapporto e ad invitarlo a impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della raccomandata.
In assenza di operazioni o movimentazioni entro 180 giorni, il rapporto verrà estinto. Le somme derivanti dall’estinzione saranno trasferite al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cosa bisogna fare per attivare il rapporto?
Contattaci per valutare la tua situazione e individuare l’azione più adeguata. Trovi i riferimenti utili su www.bancaetica.it/contatti.