Il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio nel 2016 ha varato nuove disposizioni applicative sull’anatocismo. L’anatocismo è il calcolo degli interessi sugli interessi già addebitati.
Le novità hanno seguito la direzione che Banca Etica ha adottato fin da subito: trattare i clienti con la massima equità e trasparenza. Banca Etica è infatti l’unica banca italiana che da sempre assicura alla clientela il conteggio annuale (e non trimestrale) sia degli interessi debitori che di quelli creditori.
La normativa in breve
1. Per le operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, tranne quelli di mora.
2. Per i conti correnti o i conti di pagamento, le banche devono:
- assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi debitori e creditori
- effettuare il conteggio degli interessi al 31 dicembre di ciascun anno, anche per contratti stipulati nel corso dell’anno, e, comunque, al termine del rapporto per il quale sono dovuti
3. Per le aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento, agli sconfinamenti e alle anticipazioni su crediti e documenti:
- gli interessi sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale
- il saldo periodico della sorte capitale produce interessi
- gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati
- la banca può procedere all’addebito degli interessi sul conto non appena divenuti esigibili. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale.
- è possibile prevedere contrattualmente che il debito da interessi, una volta divenuto esigibile, possa essere estinto dall’intermediario mediante l’utilizzo dei fondi accreditati sul conto e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento.
4. La tutela prevista è rivolta solo ai “clienti”. Si definisce “cliente” qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale con un intermediario. Non si considerano clienti le società che svolgono attività di intermediazione finanziaria, eventuali controllanti o controllate.
Le disposizioni sono contenute nella delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n.343, approvata il 3 agosto 2016 che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art.120 del Testo Unico Bancario in materia di anatocismo.
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