Antiriciclaggio Titolari Effettivi
Al fine del corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 attuativo della Direttiva 2005/60/CE, modificato dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 che dà attuazione alla Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva) e dal Decreto Legislativo del 4 novembre 2019 n. 125 che dà attuazione alla Direttiva UE 2018/843 (c.d. V Direttiva) – relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo abbiamo la necessità di acquisire i dati identificativi dei titolari effettivi.
La menzionata normativa impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire all’intermediario di adempiere agli obblighi di adeguata verifica e prevede specifiche sanzioni nel caso in cui le informazioni non siano veritiere.
Ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. ii., la Banca informa il Cliente che, nel caso in cui non sia possibile rispettare le prescrizioni in materia di adeguata verifica, vige l’obbligo di astensione dall’instaurare, eseguire o proseguire qualsivoglia rapporto o operazione.
Ai fini della completezza delle informazioni di seguito riportate, anche relativamente alle sanzioni penali previste dal D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. ii., si invita la gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel presente modulo.
Si prega di compilare i moduli a seguire (uno per ogni titolare effettivo dichiarato) e di allegare per ognuno la copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale.
Si richiede inoltre di allegare ove copia della delibera assembleare relativa alla composizione aggiornata del direttivo/consiglieri.
Informativa privacy – Le indicazioni che precedono sono fornite al cliente, e, per il suo tramite, all’eventuale titolare effettivo, anche ai sensi della normativa sulla privacy (cfr. Regolamento UE 2016/679). Si informa inoltre che il conferimento dei dati personali per l’identificazione dell’interessato e per la compilazione del presente questionario è obbligatorio per legge e, in caso di loro mancato rilascio, la Banca non potrà procedere ad instaurare il rapporto o ad eseguire l’operazione richiesta e dovrà valutare se effettuare una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d’Italia. I dati dell’interessato potranno essere trattati anche con procedure informatizzate per le seguenti finalità:
1) individuare il profilo di rischio di riciclaggio, associato alla clientela ed alle operazioni dalla stessa effettuate, al fine di adeguare le attività di verifica poste dalla legge a carico della Banca;
2) individuare la categoria di appartenenza della clientela, al fine di adeguare gli obblighi informativi posti a carico della Banca dalla normativa in materia di trasparenza bancaria. La Banca, qualora rivesta la qualifica di “terzo” ai sensi degli artt. di cui alla Sezione IV,
Capo I, Titolo II, Del D. Lgs. n. 231/2007, potrà trasmettere ad altro intermediario assoggettato agli obblighi di adeguata verifica le informazioni del presente questionario nonché le copie necessarie dei dati di identificazione e di verifica e di qualsiasi altro documento pertinente riguardante l’identità del cliente o del/dei titolare/i effettivo/i.
Per i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, e per ogni altra informazione sull’uso dei dati (anche relativamente ai tempi di conservazione) e sui diritti dell’interessato (Capo III regolamento UE 679/2016) si prega comunque di consultare l’informativa più dettagliata consegnata dalla Banca e disponibile presso tutte le nostre agenzie e sul nostro sito internet.
GLOSSARIO ANTIRICICLAGGIO
Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 attuativo della Direttiva 2005/60/CE, modificato dal Decreto Legislativo del 25 maggio 2017 n. 90 che dà attuazione alle Direttiva UE 2015/849 (c.d. IV Direttiva) e dal Decreto Legislativo del 4 novembre 2019 n. 125 che dà attuazione alla Direttiva UE 2018/843 (c.d. V Direttiva).
Persone politicamente esposte
[Art. 1, co. 2, lett. dd) del D.Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.]
Per persone politicamente esposte s’intendono le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1. sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di Comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. Giudice della Corte costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nonché cariche analoghe in stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d’affari ovvero cariche equivalenti in stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate o cariche equivalenti in stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di aziende ospedaliere, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell’organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2. sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o di istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli ed i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3. sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche
[Art. 20 D. Lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii.]
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
Obblighi del cliente
[Art. 22, D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii.]
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all’assetto proprietario o al controllo dell’ente, cui l’impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell’interesse nell’ente. L’inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l’individuazione del titolare effettivo ovvero l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell’articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione dell’ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall’atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.
5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Fattispecie incriminatici
[Art. 55, comma 3, D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii]
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati false o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.