Sospensione pagamento rate di mutuo prima casa – specifiche per accesso al c.d. “Fondo Gasparrini”
Il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che ha previsto la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà che possono incidere negativamente sul reddito del nucleo familiare. Con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 37 del 22 febbraio 2013 è stato emanato il Regolamento che a partire dal 27 aprile 2013 disciplina l’operatività del Fondo.
Puoi richiedere la sospensione del tuo mutuo se:
A) Hai un mutuo per l’acquisto della prima casa e adibito ad abitazione principale di importo non superiore a 400.000 euro, in ammortamento da almeno un anno;
B) se tu o uno dei cointestatari del mutuo rientrate in una di queste situazioni (verificatesi nei tre anni antecedenti alla richiesta):
- Perdita del rapporto di lavoro subordinato – sia a tempo determinato che a tempo indeterminato – (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa), con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- Perdita dei rapporti di lavoro parasubordinato (di cui all’articolo 409, numero 3 del codice di procedura civile), da parte dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo, con permanenza dello stato di disoccupazione al momento di presentazione della domanda;
- Insorgenza di condizioni di non autosufficienza ovvero handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto di mutuo;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo, con attualità dello stato di riduzione dell’orario di lavoro.
- lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore individuale e soggetti di cui all’articolo 2083 del codice civile: riduzione del calo del fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
- eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Come funziona
Il Fondo consente la sospensione dell’intera rata per un periodo massimo di 18 mesi e il rimborso del 50% degli interessi maturati durante il periodo di sospensione.
In caso di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, la durata della sospensione massima che puoi richiedere è:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi.
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi.
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.
Come procedere per la richiesta:
- scarica il modulo Sospensione rate mutuo prima casa previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Lettera integrativa necessari per inoltrare la richiesta di sospensione, (in caso di cooperative edilizie a proprietà indivisa clicca qui);
- compila i moduli con l’aiuto, se necessario, della nostra Guida alla compilazione;
- scansiona i documenti necessari indicati nel modulo di richiesta. Fai una scansione per ogni documento;
- verifica di aver correttamente compilato i moduli e di avere tutti i documenti necessari;
- invia in un’unica mail all’indirizzo della tua “Filiale” di riferimento, indicando nell’oggetto “Richiesta sospensione Fondo Gasparrini”, i moduli di richiesta e i documenti da allegare;
N.B: Tutta la documentazione, per poter essere inviata a Consap, deve essere scannerizzata in file singoli, uno per ogni documento. Tutti i documenti devono essere allegati a una sola mail.
Verranno accolte dalla Banca ed inviate al Fondo per la valutazione, solo ed esclusivamente le richieste di sospensione presentate complete di tutta la documentazione a supporto.
Punti di attenzione per l’invio di tutta la documentazione necessaria:
Invia sempre il documento di identità (per i soli cittadini italiani e dell’Unione europea) oppure il passaporto e il permesso di soggiorno (per cittadini extra UE) in corso di validità di tutti gli intestatari del mutuo e degli eventuali eredi subentranti come cointestatari del mutuo;
Nei casi di morte dell’intestatario del mutuo e riduzione del fatturato dei lavoratori autonomi e liberi professionisti è sufficiente compilare e sottoscrivere solo il modello di domanda e la lettera integrativa alla sospensione, non serve inviare altri documenti.
Vuoi saperne di più?
Consulta le sezioni dedicate sul sito della CONSAP e le relative FAQ:
- FAQ CONSAP
- Infografica realizzata dall’ABI – Sospensione delle rate del mutuo per supportare le famiglie in difficoltà